LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA TRIMESTRALI
La comunicazione del 1^ trimestre entro il 12 giugno p.v.
L’obbligo di presentazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche è stato istituito per la generalità dei soggetti passivi Iva, in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modificato dalla legge 1° dicembre 2016, n. 22, con lo scopo di arginare i fenomeni di evasione dell’Iva.
Tale nuovo adempimento dovrà seguire la periodicità trimestrale sia per i contribuenti Iva mensili, che trimestrali. La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate: ciò significa che se il contribuente liquida l’Iva con cadenza mensile dovrà continuare a versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Presentazione del modello
Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre:
il primo trimestre della liquidazione Iva (gennaio-febbraio-marzo) si presenta al 31/05/2017; per la prima scadenza il termine è stato prorogato al 12 giugno 2017;
il secondo trimestre della liquidazione Iva (aprile-maggio-giugno) si presenta al 19/09/2017;
il terzo trimestre della liquidazione Iva (luglio-agosto-settembre) si presenta al 30/11/2017;
il quarto trimestre della liquidazione Iva (ottobre-novembre-dicembre) si presenta entro l’ultimo giorno del mese di febbraio 2018.
Soggetti interessati
Sono obbligati alla comunicazione delle liquidazioni Iva i soggetti passivi già obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
Dati da comunicare
I campi rilevanti sono il totale delle operazioni attive e quello delle passive (al netto dell’Iva e senza distinguere quelle imponibili da quelle non imponibili o esenti), l’Iva esigibile, quella detratta e il relativo saldo, a debito o a credito. Vanno riportati, poi, l’eventuale credito del periodo precedente, quello dell’anno precedente (inserimento possibile anche quando si vuole passare dall’utilizzo in liquidazione a quello in F24), gli eventuali crediti d’imposta, gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali, l’acconto dovuto e l’Iva da versare o a credito.
Si ricorda che l’obbligo riguarda sia le liquidazioni dalle quali emerge un debito che quelle da cui emerge un credito.
Modalità di presentazione
Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, apponendo una firma digitale o, in alternativa una firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate; solo così è possibile identificare l’autenticità dei soggetti e verificare l’integrità dei documenti sui quali la firma è apposta.
Nella giornata di martedì 16 maggio è stato aggiornato il software di comunicazione e quello di controllo, resi già disponibili a decorrere dal 4 maggio mentre con il comunicato stampa dello scorso 10 maggio è stato reso noto che la comunicazione può essere trasmessa tramite i nuovi servizi e strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per adempiere all’obbligo di comunicazione è necessario generare il file in formato Xml, che deve poi essere firmato. Chiarisce l’Agenzia che sui file contenenti la comunicazione può essere apposta una qualsiasi firma, ovvero quella digitale (comunemente utilizzata dagli intermediari), oppure una «firma Entrate» ovvero, una firma che si può apporre tramite la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme «Desktop telematico» e «Entrata multifile». La firma deve essere apposta su ciascuna comunicazione oppure, nel caso di invio di un unico file contenente più comunicazioni, la firma può essere apposta solo una volta sul file compresso e non, invece, sulla singola comunicazione.
Il file firmato deve essere trasmesso utilizzando il servizio «Fatture e corrispettivi» messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure possono accreditare un canale trasmissivo Web Services o «Ftp» per il colloquio con il sistema di interscambio.
L’applicativo «Fatture e corrispettivi» è disponibile per i contribuenti in possesso delle credenziali per accedere ai servizi telematici Entratel o Fisconline oppure al Sistema pubblico di identità digitale (Spid) e consente di trasmettere singole comunicazioni oppure file compressi (Zip) contenenti le comunicazioni di più contribuenti.
Anche coloro che hanno accreditato un canale web services per il colloquio con il Sistema di interscambio possono trasmettere singoli file oppure file compressi contenenti le comunicazioni di più contribuenti; i soggetti che, invece, hanno accreditato un canale Ftp possono trasmettere attraverso lo stesso canale una o più comunicazioni firmate singolarmente con firma digitale oppure con il certificato emesso dall’agenzia delle Entrate. In questo caso le comunicazioni possono essere inserite in un unico supporto e trasmesse secondo le modalità descritte nel documento Istruzioni per il servizio Sdiftp.
Sanzioni
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
Consultazione dei dati trasmessi
I dati delle liquidazioni periodiche Iva inviati all’Anagrafe Tributaria saranno messi a disposizione dei soggetti passivi Iva (o del suo intermediario) nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Non si tratta solo dei dati che sono stati precedentemente trasmessi dal soggetto passivo, ma anche dei dati fattura che sono stati inviati all’Agenzia delle Entrate dai suoi clienti e fornitori. Quindi, il contribuente potrà controllare, ad esempio, se una fattura da questi ricevuta e dedotta sia stata registrata dall’impresa che l’ha emessa.
Nuovo spesometro semestrale per il 2017
Accanto all’obbligo di comunicazione dei dati contenuti nelle liquidazioni Iva periodiche, il decreto milleproroghe è intervenuto a modificare la disciplina riguardante l’invio delle fatture, secondo le nuove regole introdotte dal D.L. 193/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Con la riscrittura dell’articolo 21, D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito il vecchio spesometro con una comunicazione dei dati delle fatture, sia emesse che ricevute e registrate nel trimestre di riferimento. La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d’importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione.
A regime, la trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento. In fase di prima applicazione, la comunicazione relativa ai primi due trimestri del 2017 è stata rinviata al 18 settembre 2017.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, gli utenti registrati possono cliccare sulla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
20/05/2017